(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
                           12 marzo 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALI

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Disciplina  del  trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte
della  giunta  regionale,  aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie
regionali  e  soggetti  pubblici  nei  confronti dei quali la Regione
              esercita poteri di indirizzo e controllo.

    1.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della
giunta  regionale,  delle  aziende  sanitarie,  degli enti, aziende e
agenzie   regionali,   nonche'  degli  altri  soggetti  pubblici  nei
confronti  dei  quali  la  Regione  esercita  poteri  di  indirizzo e
controllo e' disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei
principi  di  cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
    2.  Il  regolamento regionale individua per ciascuno dei soggetti
di cui al comma 1:
      a) i tipi di dati che i soggetti indicati possono trattare;
      b) i tipi di operazioni eseguibili su tali dati.